L'Agenzia delle Entrate ha emanato le regole che consentono la cessione del credito a chi esegue i lavori, permettendo così di usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici.
La cessione del credito dell'ecobonus può essere fatta per le spese su interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La cessione del credito può essere effettuata nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta, da soggetti che “non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”. Cioè, dai contribuenti che ricadono nella “no tax area”, avendo redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir. Tali condizioni devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi.
L'invio telematico della documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici può essere fatto al portale finanziaria2016.enea.it entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, che permettono di accedere alle detrazioni fiscali del 65%.
È possibile inviare la documentazione relativa a interventi di riqualificazione dell'intero edificio, coibentazioni dell'involucro edilizio, sostituzione infissi, installazione di schermature e pannelli solari e di impianti di climatizzazione invernale.
A cura di www.e-gazette.it